Art. 3.
(Modifica all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».